Articolo 14
Diritto all’unita’ familiare e tutela dei minori
1. All’articolo 28 del Testo unico, nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e tutela del superiore interesse del minore”.[25]
Non si dice normalmente
“tutela del superiore interesse del minore”, forse al limite
ripeterei “tutela di minori”.
2. Il comma 3 dell’articolo 28 del Testo unico e’ sostituito dal seguente::
“3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare o comunque riguardanti i minori,
deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Ai fini della
valutazione di detto interesse si tiene conto della volonta’ del minore e
della sua famiglia.”.[26]
Secondo me è meglio
mettere il riferimento alla Convenzione, perché risulta meno come
un’opzione politica contraria ai rimpatri: metterei: “Il minore ha
diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo
interessa, le sue opinioni essendo debitamente prese in considerazione tenendo
conto della sua età e del suo grado di maturità, conformemente a
quanto stabilito dall’art. 12, co. 1, della Convenzione sui diritti del
fanciullo”
3. Allla lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 del Testo unico, sostituire le parole
“di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
con le seguenti:
“di un alloggio adeguato”.[27]
4. Al comma 5 dell’articolo 30 del Testo unico, sostituire le parole
“In caso di separazione legale”
con le seguenti:
“In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione legale”[28]
5. Al comma 5 dell’articolo 30 del Testo unico, sostituire le parole
“il permesso di soggiorno può essere convertito”
sono inserite le seguenti:
“, anche in assenza dei requisiti previsti dal presente Testo unico,”.[29]
riprenderei la dizione dell’art. 32
6. Al comma 1 dell’articolo 31 del Testo unico, sostituire le parole
“il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno dello straniero al quale è affidato”
con le seguenti:
“il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti
entro il quarto grado idonei a provvedere al suo mantenimento educazione ed istruzione è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al
quale è affidato o alla cui tutela e’ sottoposto”.[30]
7. Al comma 2 dell’articolo 31 del Testo unico, sostituire le parole
“dello straniero affidatario”
con le seguenti:
“dello straniero a cui e’ affidato o alla cui tutela e’ sottoposto”.[31]
8. Al comma 2 bis dell’articolo 33 del Testo unico, come modificato dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.113, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
“Il minore straniero non accompagnato per il quale non si sia proceduto al rimpatrio entro sessanta giorni dal momento in cui la sua condizione
e’ stata segnalata al Tribunale per i minorenni perché al TM invece che al Comitato per i minori stranieri?? e’ equiparato al minore straniero di cui al comma 2 dell’articolo 31 ai fini dello svolgimento di
attivita’ lavorativa. Si applicano, al compimento della maggiore eta’, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 32.”.[32]
non so se è meglio specificare “ai
fini dell’attività lavorativa”, o se non sia meglio
prevedere un’equiparazioen totale: ad es. adesso la circolare sulla
sanità prevede l’iscrizione obbligatoria del titolare del pds per
minore età al SSN in quanto rientrante nella categoria dell’asilo
umanitario... ma chissà se resterà così a lungo...