Articolo 14

Diritto all’unita’ familiare e tutela dei minori

 

1. All’articolo 28 del Testo unico, nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“e tutela del superiore interesse del minore”.[25]

 Non si dice normalmente “tutela del superiore interesse del minore”, forse al limite ripeterei “tutela di minori”.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 28 del Testo unico e’ sostituito dal seguente::

“3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare o comunque riguardanti i minori,

deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3,

comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del  20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Ai fini della valutazione di detto interesse si tiene conto della volonta’ del minore e della sua famiglia.”.[26]

 Secondo me è meglio mettere il riferimento alla Convenzione, perché risulta meno come un’opzione politica contraria ai rimpatri: metterei: “Il minore ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le sue opinioni essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità, conformemente a quanto stabilito dall’art. 12, co. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo”

 

3. Allla lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 del Testo unico, sostituire le parole

“di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

con le seguenti:

“di un alloggio adeguato”.[27]

 

4. Al comma 5 dell’articolo 30 del Testo unico, sostituire le parole

“In caso di separazione legale”

con le seguenti:

“In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione legale”[28]

 

5. Al comma 5 dell’articolo 30 del Testo unico, sostituire le parole

 “il permesso di soggiorno può essere convertito”

sono inserite le seguenti:

“, anche in assenza dei requisiti previsti dal presente Testo unico,”.[29]

riprenderei la dizione dell’art. 32

 

6. Al comma 1 dell’articolo 31 del Testo unico, sostituire le parole

“il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di

soggiorno dello straniero al quale è affidato”

con le seguenti:

“il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti

entro il quarto grado idonei a provvedere al suo mantenimento educazione ed istruzione è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al

quale è affidato o alla cui tutela e’ sottoposto”.[30]

 

7. Al comma 2 dell’articolo 31 del Testo unico, sostituire le parole

“dello straniero affidatario”

con le seguenti:

“dello straniero a cui e’ affidato o alla cui tutela e’ sottoposto”.[31]

 

8. Al comma 2 bis dell’articolo 33 del Testo unico, come modificato dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.113, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi:

“Il minore straniero non accompagnato per il quale non si sia proceduto al rimpatrio entro sessanta giorni dal momento in cui la sua condizione

e’ stata segnalata al Tribunale per i minorenni perché al TM invece che al Comitato per i minori stranieri?? e’ equiparato al minore straniero di cui al comma 2 dell’articolo 31 ai fini dello svolgimento di

attivita’ lavorativa. Si applicano, al compimento della maggiore eta’, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 32.”.[32]

non so se è meglio specificare “ai fini dell’attività lavorativa”, o se non sia meglio prevedere un’equiparazioen totale: ad es. adesso la circolare sulla sanità prevede l’iscrizione obbligatoria del titolare del pds per minore età al SSN in quanto rientrante nella categoria dell’asilo umanitario... ma chissà se resterà così a lungo...